Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Uff. III
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     Prot. n. AOODGPER 657  | 
    
     Roma, 27 gennaio 2011  | 
  
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Oggetto: ART. 72 C. 11, L. 133/2008.-
in conseguenza dell’intervenuta normativa che 
ha previsto per il personale della scuola il blocco degli incrementi economici 
fino al 2012, sono pervenuti a questa Direzione Generale numerosi quesiti circa 
l’applicabilità del differimento della cessazione del servizio già concesso, nel 
caso di maturazione del miglioramento stipendiale conseguibile entro il 31 
agosto 2012.
In proposito si ritiene anzitutto che i differimenti già concessi con tale 
motivazione lo scorso anno debbano intendersi confermati.
Ugualmente, per coloro che raggiungono il quarantesimo anno contributivo entro 
il 31 agosto 2011 e avrebbero maturano nel corso del successivo anno scolastico 
il miglioramento stipendiale, può essere concesso, a richiesta, il differimento 
di un anno del collocamento a riposo, a tutela di una legittima aspettativa 
degli interessati e anche perché, da quanto può desumersi dall’art. 4 del 
Decreto Interministeriale n. 3 del 14 gennaio 2011, le economie di spesa 
relative agli esercizi finanziari successivi al 2010 dovranno essere 
prioritariamente utilizzate per il recupero dell’utilità ai fini delle posizioni 
di carriera e stipendiali anche per gli anni 2011 e 2012.
f.to IL DIRETTORE GENERALE
LUCIANO CHIAPPETTA 
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     AI DIRETTORI DEGLI  ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  |